12 marzo 2017

Territorialità Iva prestazioni di servizio relative a beni immobili

di lettura

Dal 2017 sono in vigore nuove regole per individuare la territorialità Iva dei servizi immobiliari, (articolo 7-quater, lett. a), del D.P.R. 633/1972), a seguito dell’entrata in vigore delle novità del regolamento Ue n. 1042/2013. 

Territorialità Iva prestazioni di servizio relative a beni immobili

Le regole sull’individuazione del luogo in cui i servizi immobiliari sono imponibili sono contenute nell’art. 47 della direttiva 2006/112/CE, il quale stabilisce che il luogo della prestazione è quello in cui è situato il bene. E’ un criterio che si distingue da quelli applicabili per i servizi generici in base agli articoli 44 e 45 della medesima direttiva.

Per comprendere però se un servizio è riconducibile all’art. 47 bisogna individuare quando è relativo a beni immobili.

Sul punto è stato determinante il regolamento UE 1042/2013 (che modifica il regolamento UE 282/2011) in quanto ha chiarito che costituiscono prestazioni relative a beni immobili i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni (articolo 31-bis del regolamento 1042/2013). Tale nesso, in particolare, sussiste laddove i servizi siano:

  • derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio e sia essenziale e indispensabile per la sua prestazione
  • erogati o destinati ad un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Anche l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata in merito, nella Risoluzione 48/2010 affermando che le prestazioni di servizi in questione sono caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile dovendo, necessariamente, essere collegate ad un bene immobile espressamente determinato e avere per oggetto il bene immobile stesso, il quale deve costituire l’elemento centrale e indispensabile dell’operazione.

Ad ogni modo occorre che la prestazione sia collegata a uno o più beni immobili espressamente individuati.

Regolamento UE 1042/2013

Il regolamento UE 1042/2013 elenca una serie di servizi rientranti tra quelli immobiliari, nonché di operazioni che non vi possono essere ricomprese.

Operazioni comprese

A titolo esemplificativo rientrano, tra gli altri:

  • l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito
  • la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene
  • l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possono essere considerati beni immobili
  • i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

L’intento della Ue con il citato Regolamento è stato quello di mettere ordine tra le differenti interpretazioni delle amministrazioni dei vari stati. Il nuovo regolamento ha quindi in diversi casi natura interpretativa.

L’interpretazione corrente dell’Agenzia delle Entrate ad esempio sulle prestazioni notarili e legali aventi ad oggetto gli immobili, (circolare n. 37/2011) è quella di non considerarle tra i servizi rientranti tra quelli immobiliari. La suddetta circolare infatti stabiliva che “in via esemplificativa, deve ritenersi esclusa dal criterio derogatorio in esame l’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o l’attività del tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali dell’operazione; tali attività, se rese a committenti soggetti passivi d’imposta, rileveranno dunque sotto il profilo territoriale nello Stato del committente, a nulla rilevando il luogo di ubicazione dell’immobile”. 

L’art. 31- bis del suddetto Regolamento Ue, contrariamente all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate cita espressamente, come anzi detto, che i servizi legali e notarili relativi al trasferimento della proprietà rientrano tra quelli immobiliari.

Ne discende che diverse disposizioni che riguardano i servizi relativi agli immobili andranno riviste alla luce dell’entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2017 del nuovo regolamento.

Operazioni escluse

Sempre secondo il Regolamento UE 1042/2013, non costituiscono ad esempio, servizi immobiliari:

  • la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili
  • la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità
  • il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario.

Territorialità Iva degli stand fieristici

Di particolare interesse sono le indicazioni fornite dalla UE sull’applicazione dell’Iva nelle fiere. In particolare la Commissione europea con le note esplicative del 26 ottobre 2015 ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sull’argomento. Per “stand” si deve intendere una superficie delimitate e/o una struttura mobile nel contesto di una fiera o di un’esposizione e che per “messa a disposizione” bisogna distinguere due situazioni:

  1. se lo stand è messo a disposizione con dei servizi correlati (es. progettazione dello stand, trasporto e magazzinaggio dei beni, fornitura dei macchinari, ecc.), tutta l’operazione rileva ai fini Iva nello Stato del committente soggetto passivo, in base alle regole di territorialità delle prestazioni generiche
  2. se invece è affittata la sola nuda superficie e non è fornito alcun ulteriore servizio per la promozione dei beni o dell’attività dell’espositore, allora si tratta una prestazione relativa a un bene immobile, territorialmente rilevante nel luogo in cui si svolge la fiera, con conseguente applicazione, in via ordinaria, dell’imposta dello Stato membro in cui è ubicata la fiera.

In realtà l’applicazione della normativa sulla territorialità iva degli stand fieristici, nel corso degli anni, ha creato difficoltà agli operatori, in seguito a interpretazioni differenti da parte della varie Amministrazioni comunitarie. Con l’ausilio di alcune sentenze da parte della Corte Europea, finalmente il quadro sembrava definito.

Il legislatore europeo ha cercato di fornire una definizione comune di bene immobile e nello specifico di messa a disposizione di uno stand fieristico. Tuttavia, nonostante le note esplicative sopracitate della Commissione Europea, permangono alcuni dubbi che dovranno essere chiariti:

  • essendo stato fornito un elenco non esaustivo dei servizi correlati sarebbe necessario declinare più specificatamente questo tipo di servizi
  • sarebbe opportuna una serie di chiarimenti atti a poter meglio inquadrare la differenza tra servizi “correlati” e servizi “accessori”
  • appurato che si considerano servizi correlati sia quelli forniti nell’ambito di un unico contratto con il soggetto che metta a disposizione anche lo stand, sia quelli prestati in forza di contratti separati con lo stesso fornitore, ulteriori delucidazioni sarebbero utili  per meglio comprendere se sia necessario  che il contratto di messa a disposizione di uno stand e di servizi correlati debba essere  stipulato con un unico fornitore.    

Tra le prestazioni che non costituiscono servizi immobiliari in base al sopracitato regolamento assume rilevanza il “magazzinaggio di merci”.

Infatti contrariamente alla posizione assunta da parte dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 28/2011) che escludeva tassativamente le prestazioni di deposito merci tra quelle relative ai beni immobili, il regolamento stabilisce che lo stoccaggio di beni può in taluni casi, costituire una operazione rilevante ai fini Iva nel Paese di ubicazione dell’immobile.

Alberto Perani e Chiara Cesari

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