8 aprile 2015

Pratiche di tax planning aggressivo in violazione delle regole sul Transfer Princing

di lettura

L’OCSE ritiene che il Transfer Pricing sia una delle principali aree di rischio della fiscalità internazionale e rientri fra le cosiddette strategie di aggressive tax planning.

Pratiche di tax planning aggressivo in violazione delle regole sul Transfer Princing

L’obiettivo di tali strategie elusive è abbattere l’effective tax rate complessivo sugli utili generati worldwide attraverso lo strumento del profit shifting verso Paesi che offrono regimi di tassazione particolarmente favorevoli, spostando perciò redditi imponibili da un società all’altra.

Normativa Transfer Price: quando si applica

La normativa sul Transfer Price si applica quando si verificano le seguenti condizioni:

  • autonoma residenza fiscale dei soggetti
  • appartenenza dei soggetti alla stessa impresa multinazionale
  • scostamento del prezzo praticato da quello di mercato

Quando una società residente stabilisce un corrispettivo – prezzo di trasferimento – di beni ceduti o servizi prestati alle altre società del gruppo multinazionale, a cui essa appartiene, maggiore o minore rispetto al valore normale di mercato di quei beni o servizi, si verifica un aumento o una diminuzione di ricavi o costi, che modificano la base imponibile del reddito.

In particolare, per meglio chiarire tale aspetto, se il corrispettivo percepito dal cedente o prestatore è superiore al valore normale di mercato, si determina per tale eccedenza:

  • un reddito più elevato nello Stato di residenza di detto cedente o prestatore;
  • un minor reddito tassabile nello Stato di residenza del cessionario o committente, derivante dalla deduzione di un maggior costo.

Normativa sui prezzi di trasferimento

È stata introdotta anche in Italia una specifica normativa sui prezzi di trasferimento, che disciplina i rapporti all’ interno dei gruppi internazionali, finalizzata ad evitare che nei rapporti infragruppo si attuino politiche di risparmio fiscale.

La norma di riferimento è l’art. 110 del TUIR
Il suddetto articolo stabilisce che, in deroga al principio di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti, in caso di operazioni internazionali infragruppo, l’Amministrazione finanziaria  può valutare i beni e i servizi in base al valore normale, qualora ne derivi un aumento di reddito imponibile (o anche una sua diminuzione, ma solo in esecuzione degli accordi conclusi con autorità degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali).

Si tratta del  concetto di valore normale basato sul principio dell’arm’s lenght recepito dal modello Ocse all’art.9, laddove è esplicitamente previsto che "allorché due imprese associate nelle loro relazioni commerciali o finanziarie siano vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza".

Sulla base del differenziale tra il prezzo pattuito e il valore normale, le Amministrazioni finanziarie degli Stati possono effettuare aggiustamenti al valore delle transazioni al fine di incrementare i redditi imponibili delle imprese verificate. Le imprese oggetto di verifica sono soggette anche a sanzioni per dichiarazione infedele.

Le suddetta sanzione per infedele dichiarazione è disapplicata a condizione che il contribuente adotti una specifica documentazione, "Transfer Pricing documentation", ovvero il Country file e il Master file (art. 26 D.L. n78/2010).

Nello specifico:

  • la società che è controllata da un'altra società, ma non controlla a sua volta società residente all’estero (impresa controllata), predispone un Country file;
  • la società che non è controllata da altre società e controlla, anche per il tramite di sub-holding, società residenti all’estero, deve predisporre il Master file e presenta il Country file per tutte le società estere.

Il Master file e il Country file sono dunque due documenti essenziali per l’intero gruppo multinazionale.
 
A titolo meramente esemplificativo ogni file prevede informazioni particolari, quali:

  • descrizione generale del gruppo multinazionale
  • struttura del gruppo
  • strategie perseguite
  • operazioni infragruppo
  • politica dei prezzi di trasferimenti adottata dal gruppo.

I metodi di verifica del prezzo di trasferimento: il TNMM

I rapporti Ocse individuano due categorie di determinazioni dei prezzi di trasferimento, per verificare che il prezzo pattuito sia in linea con quello di mercato:

  • metodi tradizionali che si basano sulla comparazione del prezzo o dei margini di utile lordo conseguiti nelle operazioni in verifica e nelle operazioni comparabili. Essi sono i seguenti: comparable uncontrolled price (cup - metodo del confronto del prezzo), resale minus (rm – metodo del prezzo di rivendita) e il cost plus (cp – metodo del costo maggiorato).
  • metodi basati sul profitto, ove l’oggetto della comparazione è il margine di utile netto ottenuto nelle operazioni in verifica e nelle operazioni comparabili.

 I metodi reddituali hanno l’obiettivo di quantificare il valore della transazione come risultato di un processo di ripartizione del "valore" creato dall’azienda, che è rappresentato dall’utile, diversamente dai metodi tradizionali che individuano il valore normale della transazione partendo dalla definizione del prezzo.

Transactional Net Margin Method – TNMM

Fra i metodi basati sul profitto il più utilizzato dall’Amministrazione finanziaria è il Transactional Net Margin Method – TNMM, attraverso il quale si confrontano:

  • i margini netti dell’impresa del gruppo
  • con quelli realizzati in operazioni libere comparabili.

Il TNMM si può adottare quando nel mercato dei fattori produttivi si riscontrano margini netti d’imprese, che impiegano analoghi fattori di produzione a quelli impiegati dall’impresa in verifica.  Tale metodo infatti fonda la propria esistenza su un principio economico di base: "se il mercato dei fattori produttivi è in equilibrio, il rendimento dei medesimi, per le diverse attività e funzioni svolte, tenendo conto dei rischi assunti, dovrebbe tendere ad eguagliarsi".

Secondo il metodo del TNMM, il prezzo di libera concorrenza è determinato partendo dall’utile (margine) netto derivante da transazioni infragruppo, solitamente espresso in una percentuale di una base di calcolo (di costo, di vendita o di assets).

Il confronto con analoghi margini di altre transazioni può essere:

  • di tipo interno, quando questo margine viene posto a confronto con analoghi margini ricavati dallo stesso soggetto in transazioni comparabili effettuate con società indipendenti;
  • di tipo esterno, quando si fa riferimento al margine ricavato da transazioni comparabili fra società indipendenti.

L’applicazione del TNMM richiede la scelta di un Profit Level Indicator (PLI), il cui impiego risulta essenziale ai fini dell’indicazione del cosiddetto profitto normale.

Tra i ratios più comunemente adottati vi sono i seguenti:

  • ROIReturn on investment: si usa quando la reddittività è legata a componenti compresi nell’attivo di bilancio;
  • ROSReturn on sales: si usa quando la reddittività è connessa alle vendite;
  • NCPM Net cost plus margin: si usa quando la reddittività è connessa alla funzione di produzione; rappresenta il rapporto fra utile operativo e il costo totale di produzione.

Secondo il "Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione" dell’Agenzia delle Entrate, il TNMM risulta il metodo maggiormente applicato, ovvero nel 56% degli accordi sottoscritti.

Risvolto pratico (esempio)

Una società italiana è stata acquisita totalmente da una società costituita ed esistente di diritto del Delaware.
L’Agenzia delle Entrate nel corso di un accertamento nei confronti della società italiana ha constatato che nel triennio pre-acquisizione la reddittività della suddetta società era di gran lunga maggior, rispetto ai due anni successivi all’acquisizione.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a verificare gli scambi infragruppo e a quantificarli e dalla suddetta verifica sono emerse rilevanti differenze con i valori di mercato.
Utilizzando il TNMM e come PLI il NCPM (Reddito operativo/Totale dei costi della produzione), gli steps seguiti dall’amministrazione finanziaria sono stati i seguenti:

  • individuazione di comparables tramite una benchmarking analysis, analizzando società che operano in settori analoghi  al settore della società verificata;
  • analisi economico-finanziaria calcolando l’indice NCPM su un periodo d’analisi di 5 anni delle società comparabili ed  effettuando  la media. Successivamente, attraverso un’analisi statistica in cui viene determinata la gamma interquantile e la mediana, ha determinato il valore del NCPM;
  • determinazione del profitto normale, applicando l’indicatore di reddittività al totale dei costi della produzione del soggetto verificato;
  • determinazione della differenza rilevante, effettuando una comparazione col margine operativo del soggetto verificato, ovvero la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione del bilancio.

Determinato il profitto normale, l’Agenzia delle Entrate ha accertato l’importo ricalcolato, quale rettifica dei componenti positivi.
In sostanza, mediante la business restructuring operation, il gruppo internazionale ha potuto adottare una politica aggressiva di Transfer Pricing, finalizzata all’erosione della reddittività della società italiana.

Conclusione

L’attuale rilevanza del Transfer Pricing è la naturale evoluzione della crescente globalizzazione, del presidio dei mercati più importanti da parte dei gruppi multinazionali e del conseguente aumento delle operazioni transnazionali, che hanno determinato una crescente attenzione alla materia da parte delle organizzazioni internazionali, dei legislatori e delle amministrazioni finanziarie.
La disciplina quindi mira a riportare le transazioni infragruppo a una condizione di libera concorrenza, rideterminandone il costo secondo il criterio del valore "normale".
È dunque fondamentale che all’interno dei gruppi multinazionali si delinei una strategia di determinazione dei prezzi di trasferimento non aggressiva.
È inoltre importante che la holding e le imprese controllate redigano il Country file e il Master file così da tutelarsi da eventuali contestazioni e sanzioni.

Alberto Perani e Matteo Colla

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Fiscalità
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