12 gennaio 2017

Novità IVA 2017 nelle operazioni internazionali

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Il 2017 è stato un anno ricco di novità, con importanti riflessi nelle operazioni internazionali. Tra quelle più significative si segnala l’abolizione dei modelli intrastat per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari e la comunicazione black list, adempimenti sostituiti dalle comunicazioni trimestrali.

Novità IVA 2017 nelle operazioni internazionali

Il 2017 si è aperto all’insegna delle semplificazioni in tema di IVA nei rapporti internazionali concesse a seguito dell’introduzione delle comunicazioni trimestrali obbligatorie per tutti i contribuenti. Accanto alle novità introdotte dalla legge di bilancio i primi mesi dell’anno coincidono anche con la decorrenza, in ordine cronologico:

  • del regolamento comunitario in tema di servizi immobiliari (gennaio)
  • del nuovo modello di dichiarazione d’intento per gli esportatori abituali (marzo) 
  • delle nuove regole per il deposito IVA (aprile).

Sul fronte europeo la Commissione europea ha annunciato entro la fine dell’anno nuove regole IVA in tema di commercio elettronico indiretto (associato alla cessione e consegna di beni).

Il DL 193/2016 cosiddetto “collegato alla finanziaria 2017”:

  • ha stabilito che la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (il c.d. spesometro) sia trasmessa con cadenza trimestrale (invece che annuale)
  • ha introdotto l’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche.

Dal 2017 i soggetti passivi IVA saranno tenuti a comunicare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute (bollette doganali comprese), e le eventuali variazioni intervenute (note di variazione in aumento e in diminuzione), entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

I dati indicati nelle due nuove comunicazioni trimestrali obbligatorie saranno elaborati dall’Agenzia delle Entrate e quindi incrociati con i versamenti IVA via via effettuati dai contribuenti. Le risultanze di tale attività di controllo saranno poi notificate al contribuente stesso (o al suo intermediario abilitato).

I dati ricevuti dai contribuenti consentiranno all’Agenzia delle Entrate di accertare tempestivamente i versamenti omessi o, comunque, non coerenti con i risultati (a debito) delle liquidazioni indicate nelle comunicazioni periodiche. In particolare, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare ai contribuenti una specifica comunicazione di anomalia, con l’invito a fornire i necessari chiarimenti circa le incongruenze riscontrate o a versare le maggiori somme dovute avvalendosi del ravvedimento operoso (si tratta comunque di un invito, non di un obbligo).

A fronte dell’introduzione di tali nuovi gravosi obblighi è prevista la soppressione dei seguenti adempimenti:

  • comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione e/o noleggio
  • trasmissione dei modelli INTRASTAT riferiti agli acquisti di beni e servizi
  • comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici “black list”.

Inoltre dal 2017 è stata soppressa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino

Per le operazioni intracomunitarie realizzate dal 1.1.2017 non è più richiesta la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (permane l’obbligo di trasmettere gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di dicembre o all’ultimo trimestre del 2016).

Inoltre, a seguito delle modifiche operate in sede di conversione in legge del decreto, la soppressione dell’obbligo di trasmissione della comunicazione “black list”, assume efficacia già dal 2016 e, pertanto, i dati riferiti al periodo d’imposta 2016 non dovranno essere trasmessi.

Mentre le comunicazioni trimestrali sopra indicate rappresentano un obbligo per tutti i contribuenti IVA, il D.Lgs. 127/2015 ha introdotto un sistema facoltativo di comunicazione telematica dei dati IVA, che dal 1.1.2017 dovrebbe consentire un sostanziale snellimento degli adempimenti posti in capo ai soggetti passivi.

Il decreto, in particolare, prevede la facoltà di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni (note di credito in aumento e in diminuzione) ed è associato anche alle novità in tema di fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi. L’opzione deve riferirsi a tutte le fatture e a tutte le note di credito e, quindi, non solo a quelle emesse e ricevute in formato elettronico, ma anche a quelle emesse e ricevute in formato cartaceo.

Tra le novità si ricorda che, con decorrenza dal 1° Aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

In materia di deposito Iva, le nuove norme con decorrenza 1 aprile 2017 sono intervenute sulle modalità di assolvimento dell’Iva all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e di importazione (immissione in libera pratica da paesi extra-UE), prevedendo che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di inversione contabile. Il soggetto responsabile dell’imposta dovuta all’atto dell’estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito.

In materia di territorialità IVA dei servizi immobiliari il Regolamento n. 1042/2013/UE, ha modificato, con effetto dal 1.1.2017, il Regolamento n. 282/2011/UE. Nel regolamento, in particolare, è contenuta la definizione comunitaria di bene immobile e sono compiutamente definiti i criteri di collegamento tra la prestazione e il bene immobile.

Con il Provvedimento del 2.12.2016 è stato modificato il modello della dichiarazione d'intento -  modello DI - eliminando dalla Sezione “Dichiarazione” la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento. Nelle Motivazioni del Provvedimento in esame l’Agenzia precisa che:
Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.

Per gli acquisti effettuati dall’1/3/2017 la dichiarazione d’intento può essere rilasciata soltanto:

  • per una o più operazioni
  • nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2 della dichiarazione d’intento.

Dalla sintesi delle novità IVA sopra indicate il nuovo anno si presenta ricco e denso di novità considerato che la Commissione Europea ha annunciato entro fine anno novità in tema di commercio elettronico ed in particolare l’estensione del sistema MOSS (Mini One Stop Shop) anche al commercio elettronico indiretto che riguarda la cessione a privati consumatori dell’Unione Europea di beni.

Gian Luca Giussani

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Fiscalità
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