11 giugno 2019

Drop shipping: e-commerce senza gestione del magazzino

di lettura

Il Drop shipping ha rivoluzionato il mondo dell’e-commerce e ed è sempre più diffuso tra le aziende. E’ un mercato sempre in crescita che, stando alle previsioni, dovrebbe raggiungere oltre 630 miliardi di dollari entro il 2022.

Drop shipping: e-commerce senza gestione del magazzino

Generalmente nello svolgimento di un’attività di e-commerce, nella fattispecie il c.d. commercio elettronico indiretto (cessione di beni), l’azienda vende prodotti di cui dispone, ossia presenti in magazzino. Tuttavia, negli ultimi anni, si è sempre maggiormente diffuso un nuovo modello di vendita a distanza che consente ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto senza detenere merce in magazzino, ossia la vendita di quanto non ancora acquistato.

Si tratta in sostanza di un’operazione di acquisto sul venduto. Questo modello di vendita consente pertanto all’imprenditore di gestire uno store online senza dover impiegare liquidità nella gestione di un magazzino prodotti, evitando pertanto a quest’ultimo problemi legati alla rotazione del magazzino, all’invenduto e alla gestione dei trasporti. 

Questo nuovo sistema di supply chain utilizzato da molte aziende che operano nel settore dell’e-commerce permette di ridurre gli investimenti iniziali legati al lancio di un nuovo business e di iniziare le vendite in maniera più facile e veloce.

Drop shipping: cosa significa

La definizione di Drop shipping è piuttosto semplice: il Drop shipping è un nuovo metodo di gestione della supply chain in base al quale il proprietario di una piattaforma per vendite on line (e-commerce) non dispone di un magazzino per svolgere la propria attività, ma trasferisce gli ordini dei suoi clienti e i dettagli delle spedizioni al produttore che provvederà a spedire il prodotto direttamente al cliente finale.

Contratto di collaborazione commerciale: schema applicativo

Nella vendita in Drop shipping è previsto un preciso schema applicativo che comporta la redazione di un contratto di collaborazione commerciale tra il c.d. Drop shipper (fornitore) e il marketer (gestore del sito di e commerce).

 Lo schema è il seguente:

  • Il marketer, attraverso il suo sito di e-commerce, raccoglie l’ordine del cliente finale e il corrispettivo relativo al prodotto selezionato e comunica telematicamente l’ordine ricevuto al proprio fornitore c.d. Drop shipper
  • Il drop shipper prepara, imballa e invia le merci ordinate al cliente finale e l’invio avverrà indicando sulla confezione il nome e il logo del Marketer, come se l’invio fosse stato effettuato direttamente da quest’ultimo
  • Il marketer girerà al Drop shipper l’importo incassato trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico.  

Lo schema così rappresentato può quindi essere inquadrato nel concetto di operazioni triangolari. In particolare assumerà un’importanza particolare quando verrà eseguito tra soggetti residenti in Stati diversi.

Drop shipping e operazioni triangolari

Nelle operazioni triangolari:

  • intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extracomunitari;
  • i beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
  • per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.

Verranno pertanto applicate:

  • regole ordinarie Iva nel caso in cui il cliente finale sia un soggetto passivo di imposta;
  • regole specifiche per il commercio elettronico indiretto, nel caso in cui il cliente finale sia un soggetto privato.

In entrambi i casi, le due ipotesi citate dovranno essere coordinate con le problematiche specifiche in tema di territorialità Iva

Nella triangolazione con cliente finale soggetto passivo, il contratto Drop shipping non presenta regole particolari. Verranno applicate, come già specificato, le regole ordinarie applicabili nelle triangolazioni comunitarie ed extracomunitarie.  

A titolo meramente esemplificativo:

  • Un operatore italiano (IT) stipula un contratto di Drop shipping con una società avente sede in Germania (DE)
  • IT conferisce l’incarico a DE di spedire o trasportare direttamente i beni al proprio cliente (FR).

IT nel rapporto con il fornitore DE pone in essere un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del D.L. 331/93 e nel rapporto con il cliente FR effettua una cessione intracomunitaria ex art. 41, del D.L. n.331/93

Nell’ipotesi di operazione triangolare con acquirente finale privato, nelle cessioni on line di beni a soggetti privati, si applica invece la normativa relativa alle vendite a distanza, di cui all’art. 41, comma 1 lett. b) del D.L. 331/1993.  

Pertanto le suddette operazioni verranno considerate cessioni intracomunitarie, purché l’importo delle vendite effettuate in ciascun Stato membro sia superiore, nell’anno in corso o nell’anno solare precedente:

  •  Alla soglia di 100.000,00 Euro;
  • Ovvero al minor ammontare stabilito dai singoli Paesi membri ai sensi dell’art. 34,par.2, Direttiva 2006/112/CE. (v. tabella)


 

Pertanto si potranno presentare situazioni differenti nell’ipotesi in cui l’operazione nei confronti del consumatore finale sia sotto soglia o sopra soglia.

Ipotizziamo pertanto la seguente situazione: 

  • Drop shipper italiano vende beni ad un marketer (società di e-commerce italiana)
  •  il marketer vende ad un consumatore finale francese.

 Prima ipotesi: caso sotto soglia (vendita <100.000 Euro)

  • La società italiana di e-commerce vende la merce al consumatore finale francese ed applica l’Iva italiana
  • Il Drop shipper italiano emette fattura con applicazione dell’Iva italiana nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale francese.

Seconda ipotesi: caso sopra soglia (vendita > 100.000 Euro)

  • La società di e-commerce apre una posizione Iva in Francia;
  • La società di e-commerce posizione Iva francese cede la merce al consumatore finale francese ed applica l’Iva francese.
  • Il Drop shipper italiano emetterà fattura non imponibile art.41 del DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese ed invierà la merce al consumatore finale francese. 

 
Dott. Alberto Perani

Fiscalità
Le fatture ricevute dalla partita Iva nazionale di un soggetto non residente
14 maggio 2024 Le fatture ricevute dalla partita Iva nazionale di un soggetto non residente
L’imposta sul valore aggiunto è dovuta generalmente dai soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ad eccezione delle ipotesi in cui l’imposta è dovuta dal cliente, soggetto passivo di imposta, attraverso l’istituto dell’inversione contabile (o “reverse charge” o “autofattura”).
Sistema fiscale cinese: panoramica per gli esportatori italiani
28 settembre 2023 Sistema fiscale cinese: panoramica per gli esportatori italiani
Come affrontare le questioni fiscali legate all'importazione ed esportazione con la Cina?
Problematiche applicative nelle operazioni triangolari
31 maggio 2023 Problematiche applicative nelle operazioni triangolari
Il processo di internazionalizzazione vede spesso le imprese italiane coinvolte in operazioni a cui partecipano più soggetti, sia comunitari che extracomunitari. Nelle cessioni di beni, tali operazioni possono assumere la veste di operazioni triangolari.
Prova delle cessioni intracomunitarie: regole comunitarie e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
28 aprile 2023 Prova delle cessioni intracomunitarie: regole comunitarie e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo 1912/2018, che ha introdotto delle presunzioni a favore del contribuente per dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale e per semplificare la normativa in attesa della riforma dell’Iva, analizziamo l’impatto che ha avuto la norma.
Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
21 luglio 2022 Deposito Iva: i vantaggi per le imprese
I depositi Iva consentono di differire da un punto di vista finanziario il pagamento dell’Iva, attesa la distanza temporale tra il momento dell’operazione doganale e quello della vendita dei beni.
Stabile organizzazione ai fini Iva
21 aprile 2022 Stabile organizzazione ai fini Iva
La stabile organizzazione è una elaborazione del diritto tributario, svincolata da altri istituti di matrice civilistica, caratterizzata da molte incertezze ascrivibili soprattutto alla scelta del legislatore unionale di non introdurre una sua puntuale definizione.
Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
8 febbraio 2022 Emirati Arabi Uniti: nuova imposta sul reddito delle società
Il 31 gennaio 2022 il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che verrà istituito un regime fiscale federale per le imprese. Entro breve verrà emessa una legge federale che disciplinerà l'imposta sulle società (Corporate Tax Law).
Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
22 novembre 2021 Iva all’importazione non detraibile per i soggetti non proprietari dei beni
Novità per perfezionamenti e lavorazioni a seguito della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue (causa c-621/19).
Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
2 novembre 2021 Riforma accise, plastic tax, CBAM: dal 2022 inizia la tassazione ambientale
Il futuro della tassazione indiretta è sempre più orientato verso l’applicazione di meccanismi premiali per i beni poco inquinanti e, di contro, per l’imposizione di meccanismi disincentivanti fondati sulla leva fiscale.
Rimborso IVA UE
13 settembre 2021 Procedura di Rimborso Iva Ue
Per chiedere a un altro Stato comunitario il rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2020 nell’esercizio di attività economica, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso, entro il 30 settembre, all’Agenzia delle Entrate.