14 aprile 2020

Direttiva europea ATAD2: pacchetto antielusione

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In un contesto di emergenza sanitaria ed economica, come quello che stiamo vivendo, le imprese a breve si troveranno a dover affrontare con i propri consulenti, anche  l’impatto delle norme dettate dalla direttiva ATAD2. 

Direttiva europea ATAD2: pacchetto antielusione

Con la sigla Atad vengono richiamate due direttive europee (la 2016/1164/Ue e la 2017/952/Ue) adottate nel contesto di un pacchetto antielusione (Anti tax avoidance) promulgato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati Ue un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. 

I regimi interessati dal provvedimento interessano fattispecie in cui i contribuenti agiscono contro la vera finalità della legge, traendo vantaggio dalle difformità esistenti tra i diversi sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro onere di imposta. 
Infatti, i contribuenti potrebbero avvantaggiarsi con aliquote di imposizione basse o di doppie deduzioni, quindi fare in modo che il loro reddito non venga tassato rendendolo deducibile in una giurisdizione senza includerlo nella base imponibile dell’altra. Secondo la normativa ATAD, tali situazioni adulterano le decisioni delle imprese nel mercato interno e, se non risolte, comportano condizioni di concorrenza fiscale sleale. 

I destinatari delle suddette disposizioni sono soprattutto le imprese, che operano in contesti internazionali o all’interno di gruppi multinazionali e che attuano pianificazioni fiscali con il solo scopo di eludere o evadere le imposte dovute, senza poter offrire una giustificazione economica posta a base dell’operazione. 

I contenuti

Il Decreto Legislativo che recepisce in dettato normativo UE, si articola in sei capi, ognuno dei quali si confronta con specifici temi.  In particolare, con il recepimento della citata Direttiva si perseguono le seguenti finalità economico-sociali: 

  • stabilire norme contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno; 
  • stabilire norme contro il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno; 
  • assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati; 
  • rafforzare il livello di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno; 
  • stabilire un livello minimo comune di protezione per il mercato interno in settori specifici. 

Gli articoli a cui prestare maggiormente attenzione dal 01 gennaio, in quanto alcuni già entrati in vigore dal 01.01.2019 con effetto fiscale da valutare nella dichiarazione di quest’anno, che potrebbero impattare sulla quotidiana attività aziendale sono nel dettaglio, l’articolo 1 che interviene sulla vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: 

  • per effetto delle nuove norme, i limiti di legge si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali; 
  • lo schema rende riportabile in avanti anche l’eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; 
  • si adotta un concetto di risultato operativo lordo basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile. 

Con il decreto suddetto il legislatore ha inoltre ratificato le disposizioni anti-ibridi in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva Ue Atad 2, ove è previsto l'applicazione di suddette disposizioni entro il 1/1/2020 ad eccezione di della previsione relativa ai c.d. ibridi inversi applicabile a decorrere dall'1/1/2022. 

Le varie categorie da disallineamento riguardano, gli ibridi art.6 (1)r, gli ibridi inversi art. 9, la doppia residenza fiscale art. 10. Sono state contemplate specifiche norme volte a ostacolare i disallineamenti da ibridi consistenti in operazioni di arbitraggio fiscale capaci di dare origine a situazioni di doppia non imposizione, di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione.

Tali disposizioni vogliono evitare l’utiIizzo di strumenti finanziari ibridi, ovvero quelli che implicano elementi sia di debito che di apporto di capitale, o di entita’ ibride valutate fiscalmente trasparenti in un ordinamento e fiscalmente opache in un altro ordinamento, ma anche l’ottenimento di un indebito credito per le imposte estere originato dallo sfruttamento delle esigenze sociali ed economiche sottese all’intervento legislativo.  

Le problematiche che esso si prefigge di risolvere, sono collegate al contrasto delle attività che determinano l’erosione della base imponibile, ritenuta sempre più evidente a seguito della delocalizzazione, da parte delle imprese facenti parte di gruppi societari, delle attività intangibili o di servizi funzionali al fuori del paese di produzione della ricchezza, volta a evitare la riduzione del gettito fiscale nazionale che impedisce agli Stati membri di adottare politiche fiscali favorevoli alla crescita. 

Quindi, non poche sono tuttavia le complesse tematiche che il soggetto passivo italiano sarà chiamato ad affrontare tra norme di coordinamento e disposizione transitorie. In questo momento così drammatico e complicato sarebbe necessario che gli organismi dell’Unione europea bilancino le priorità fiscali con le altre aree di interesse e tengano ben presente l’impatto che le diverse misure, interne ed esterne al contesto europeo, possono avere sui singoli Stati membri.

Tommaso Rotella

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